• Classifica Serie D (girone F)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Campobasso 70 34 20 10 4 55 29
2 L'Aquila 1927 68 34 20 8 6 40 22
3 Avezzano 59 34 17 8 9 50 33
4 Sambenedettese 58 34 15 13 6 57 35
5 Roma City 52 34 14 10 10 56 37
6 Vigor Senigallia 49 34 13 10 11 55 50
7 Atletico Ascoli 49 34 12 13 9 38 33
8 Chieti FC 1922 48 34 12 12 10 35 34
9 S.N. Notaresco 45 34 11 12 11 37 38
10 Termoli 43 34 11 10 13 29 36
11 Sora calcio 1907 41 34 10 11 13 37 37
12 Forsempronese 1949 41 34 8 17 9 27 28
13 Real Monterotondo 41 34 12 5 17 42 60
14 Tivoli calcio 1919 39 34 11 6 17 38 54
15 United Riccione 37 34 10 7 17 48 51
16 A.J. Fano 32 34 6 14 14 35 47
17 Vastogirardi 29 34 7 8 19 26 50
18 Matese 26 34 6 8 20 20 51
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 34ª giornata — Serie D
Casa Ospite
domenica 05 maggio 2024 — 15:00
A.J. Fano 5 2 Real Monterotondo
Atletico Ascoli 4 2 United Riccione
Campobasso 1 1 Termoli
L'Aquila 1927 1 0 S.N. Notaresco
Matese 0 0 Chieti FC 1922
Roma City 4 2 Vastogirardi
Sora calcio 1907 1 2 Avezzano
Tivoli calcio 1919 1 0 Forsempronese 1949
Vigor Senigallia 3 5 Sambenedettese
Risultati aggiornati al: 05 mag 2024
  • 35ª giornata — Serie D
  • Non sono presenti dati sul prossimo turno!

Serie D. Unificazione dell'aliquota Iva per pubblicità e sponsorizzazioni

La Lega Nazionale Dilettanti porta finalmente a casa un grande risultato in materia fiscale per le società dilettantistiche. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato in maniera definitiva il decreto legislativo relativo alle semplificazioni fiscali. In particolare, l'articolo 29 (che introduce delle modifiche al sesto comma dell'articolo 74 del DPR 633/72) prevede l'unificazione fortettaria dell'IVA al 50% sia per i proventi derivanti da pubblicità sia da sponsorizzazioni raccolti dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato od optano per la legge 398 del 1991.  Il decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, rappresenta un traguardo importantissimo per il movimento dei dilettanti. Con la sua attuazione viene premiata la tenacia del presidente FIGC Carlo Tavecchio e dei suoi collaboratori che da tempo hanno sollecitato l'amministrazione finanziaria ed il Governo con l'obiettivo di eliminare storture ed interpretazioni difformi delle norme che hanno generato equivoci e contestazioni.
Qual'è la sostanza del decreto. La legge 398/1991 stabilisce all'articolo 2, terzo comma, che i soggetti che scelgono il trattamento tributario cosiddetto forfettario, che conseguono proventi derivanti dall'attività commerciale legata all'attività sportiva e spettacolistica, vedano applicata l'IVA secondo le modalità previste dal quinto (ora sesto) comma dell'articolo 47 del DPR 633/72. Tali modalità prevedevano nella precedenza stesura che la detrazione venisse forfettizzata al 50% per le operazioni imponibili. Però, nel caso in cui fossero state effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione, cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva o radiofonica connesse all'attività della società, l'imposta veniva applicata con la stessa modalità ma forfettizzata al 10% per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni e le concessioni radiotelevisive.
L'articolo 29 del nuovo decreto legislativo ha invece eliminato questa differenziazione, facendo in modo che la detrazione forfettaria IVA sia ora unificata al 50% dell'IVA incassata sia sui proventi di pubblicità che di sponsorizzazione per tutti quei soggetti che optano per la legge 398/1991.
Si tratta di una norma che pone fine all'incertezza sulla natura dei proventi. Incertezza che è stata sino ad oggi oggetto di contestazioni ed accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, anche in seguito ad interpretazioni differenti fornite a volte dalla stessa Corte di Cassazione, recando gravi problemi alle società dilettantistiche.
Pertanto, dall'IVA gravante sui proventi di sponsorizzazione indicati in fatture emesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (che decorre dal giorno seguente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), le società che fruiscono della legge 398/1991 potranno detrarre fortettariamente il 50% versando l'altro 50% già con la liquidazione del trimestre in corso (ottobre-dicembre 2014).