E' di quest'oggi la decisione dell'ufficialità dell'esclusione della Polisportiva Marruvium dal campionato di Prima Categoria dopo la rinuncia della società di continuare a disputare la regolare stagione sportiva.
GARE DEL 10/ 3/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 10/ 3/2024 MARRUVIUM SP - VILLA S. SEBASTIANO
Il Giudice Sportivo
"Vista la comunicazione pervenuta al Comitato Regionale Abruzzo in data 9/03/2024 con la quale la Società Polisportiva Marruvium ha comunicato il ritiro immediato della propria squadra dal campionato di Prima Categoria, con conseguente rinuncia a disputare la gara successiva prevista per il giorno 10/03/2024; - visto l'art. 53 delle NOIF, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni: - "Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa" (comma 3); - "Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista perla prima rinuncia" (comma 8); - rilevato che l'arbitro e la Società Villa S. Sebastiano si presentavano presso l'impianto sportivo nel giorno e nell'ora indicata per la disputa della gara in oggetto; - considerato che, per gli effetti delle disposizioni di cui al cit. art. 53, comma 3, NOIF, la mancata disputa della gara in esame non produce gli effetti di cui all'art. 21, comma 4, del CGS; - in applicazione dell'art. 53, commi 3 e 8, delle N.O.I.F. e delle disposizioni di cui al C.U. LND n. 1 del 1.7.24;
DELIBERA
a) di escludere la Società Polisportiva Marruvium dal Campionato di appartenenza;
b) di comminare alla stessa società l'ammenda di euro 1.000,00 prevista per il ritiro dal campionato;
c) di demandare alla Segreteria del Comitato Regionale le procedure inerenti l'applicazione delle misure conseguenti, ai sensi dell'art. 53, comma 3, e dell'art. 110 delle N.O.I.F. (svincolo calciatori).