Decisione del Giudice Sportivo dopo l’aggressione all’arbitro: gara persa dal Balsorano, lunga squalifica per Corsetti e pesanti sanzioni disciplinari.
Il Giudice Sportivo ha deliberato in merito ai gravi fatti accaduti durante la gara Velino Sporting Club-Balsorano del 9 febbraio 2025, sospesa per aggressione all’arbitro. Il Balsorano subisce la sconfitta a tavolino per 3-0 e una multa di 150 euro. Il capitano Marco Corsetti è stato squalificato fino al 18 giugno 2025, a causa di un atto violento compiuto da un tesserato non identificato della propria squadra. La squalifica cesserà solo se l’autore del gesto sarà identificato. Inibito fino al 12 marzo il dirigente Guido Basilio Fantauzzi. Pesanti stop anche per i calciatori Francesco Lavarone (4 giornate) e Emanuele Tuzi (2 giornate).
Il comunicato integrale del giudice sportivo:
VELINO SPORTING CLUB – BALSORANO
Il Giudice Sportivo
visto il referto arbitrale dal quale si rileva che:
– al 18′ del 2° tempo in seguito all’espulsione del Sig. Tuzi Andrea n.5 della società Balsorano, i componenti della panchina ospite accerchiavano e insultavano il Direttore di Gara mentre un altro tesserato non identificato presente in panchina, ma chiaramente riconducibile alla società Balsorano, colpiva volontariamente l’Arbitro sul fianco sinistro con una scarpa da calcio lanciata da breve distanza provocandogli forte dolore;
– a seguito di tale episodio, l’Arbitro sospendeva definitivamente la gara sul risultato di 2 a 0 e successivamente si recava presso il pronto soccorso del vicino nosocomio, dove gli veniva data una prognosi di 7 giorni per trauma contusivo emicostato sinistro (come da referto medico allegato al rapporto di gara).
Tenuto conto che i comportamenti sopra indicati configurano condotte punibili ai sensi, rispettivamente, degli artt. 35 e 36 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (per di più, la condotta del tesserato non identificato rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014); ai sensi dell’art. 5, comma 2, del C.G.S. “Il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto.”
– Visti gli artt. 5, 35 e 36 del nuovo C.G.S.;
DELIBERA
1) di infliggere alla società Balsorano la perdita della gara con il risultato di Velino Sporting Club – Balsorano 3 a 0 ;
2) di squalificare il calciatore Corsetti Marco, capitano della Soc. Balsorano, fino al 18.06.2025, per gli atti violenti commessi in danno dell’Arbitro, da parte di tesserato non identificato della propria squadra, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del C.G.S.. La sanzione di cui sopra cesserà di avere effetto nel momento in cui sarà identificato l’autore del gesto violento;
3) di irrogare alla Soc. Balsorano l’ammenda di euro 150,00 a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento dei propri tesserati.
DIRIGENTI
INIBIZIONE FINO AL 12/ 3/2025
FANTAUZZI GUIDO BASILIO (BALSORANO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
LAVARONE FRANCESCO (BALSORANO)
Perchè in seguito ad un provvedimento di espulsione per doppia ammonizione strattonava il Direttore di Gara insultandolo.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TUZI EMANUELE (BALSORANO)