Decisione del Giudice Sportivo dopo i disordini del 9 febbraio: multa per entrambe le società e gara casalinga del Cerchio a porte chiuse.
Il Giudice Sportivo si è espresso in merito agli incidenti occorsi durante la gara Cerchio-Real Marsi del 9 febbraio 2025. L’incontro, sospeso al 17° minuto del secondo tempo a causa di una bomba carta lanciata dai sostenitori locali e della successiva rissa in campo, sarà ripetuto. Con il risultato fermo sul 2 a 2. Il Cerchio è stato sanzionato con un’ammenda di 400 euro e l’obbligo di disputare la prossima gara casalinga a porte chiuse, mentre il Real Marsi ha ricevuto una multa di 100 euro. La decisione è stata presa considerando che non sussistevano gravi pericoli per l’arbitro e che non sono stati esperiti tutti i tentativi per proseguire il match.
Il comunicato integrale del giudice sportivo:
CERCHIO – REAL MARSI
Il Giudice Sportivo
esaminato il referto ufficiale di gara nel quale l’Arbitro riferisce che:
– al minuto 14 del 2° tempo a gioco interrotto, veniva lanciata dai sostenitori locali una bomba carta nei pressi della panchina ospite provocando una forte esplosione ed un clima di tensione tra i sostenitori e i tesserati di entrambe le società in campo e sugli spalti. In seguito a quanto descritto si generava in campo una rissa che coinvolgeva dirigenti e calciatori di entrambe le società senza che l’Arbitro prendesse alcun provvedimento
disciplinare;
– al minuto 17 del 2º tempo l’Arbitro procedeva a sospendere la gara;
Considerato che i fatti così come descritti nel referto arbitrale, pur meritevoli di sanzioni disciplinari a carico dei responsabili a titolo di responsabilità oggettiva, non sembrano aver determinato una situazione di grave pericolo per l’incolumità del Direttore di Gara, né si riferisce di azioni violente e/o intimidatorie nei suoi confronti. Pertanto, appare ragionevole supporre che nell’occasione permanessero le condizioni per poter proseguire l’incontro in piena autonomia di giudizio. Per di più, l’Arbitro non ha dimostrato di aver esperito tutti i tentativi possibili prima di decretare la sospensione della gara.
Per quanto sopra, questo Giudice non ravvisa la presenza di elementi per l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno delle/a società coinvolte/a, ritenendo invece di dover disporre la ripetizione dell’incontro.
– Visto l’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva,
DELIBERA
1) di disporre la ripetizione della gara in oggetto, demandando alla segreteria della Delegazione Provinciale di L’Aquila gli adempimenti conseguenti;
2) di infliggere alla Società Cerchio l’ammenda di Euro 400,00 e la disputa della prossima gara casalinga a porte chiuse a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri sostenitori e tesserati;
3) di infliggere alla Società Real Marsi l’ammenda di Euro 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ANGELOSANTE ALESSIO (CERCHIO)