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90 giorni di squalifica per Erminio Rullo

Un mese e 15 giorni a Pizii, tre mesi a Russo e 300 euro di ammenda all’Agnonese

90 giorni di squalifica e 375 euro di ammenda per Erminio Rullo, un mese e 15 giorni di squalifica per Matteo Pizii, tre mesi di inibizione per Mario Russo e 300 euro di ammenda all’Olympia Agnonese.  Ciò è quanto emerge dal comunicato n°68 della Lnd (leggi qui), il quale è stato ripreso anche dal CRA (leggi qui). I provvedimenti della Procura Federale, riguardano nello specifico il comunicato n.20/AA  e quello n.28/AA e che vi riportiamo per intero.

 

 

Comunicato Ufficiale n°20/AA:

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 621 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Mario RUSSO, e della società POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta: MARIO RUSSO, Presidente della Pol. Olympia Agnonese ASD all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33, comma 1 e 40 commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Rullo Erminio di svolgere nella stagione sportiva 2020/2021 l’attività di allenatore in favore della Pol. Olympia Agnonese ASD partecipante al Campionato nazionale di Serie “D” in occasione della gara Pol. Olympia Agnonese ASD – Pineto Calcio del 28.04.2021, così come emerso durante le indagini, pur non avendo lo stesso la necessaria abilitazione. Infatti il Rullo possiede la qualifica di allenatore Giovani Calciatori Licenza C ed in data 13 marzo 2021 ha avanzato richiesta di tesseramento in favore della Pol. Olympia Agnonese ASD come allenatore per squadre minori/settore giovanili. Inoltre lo stesso Presidente Sig. Russo ha consentito e non impedito che il Sig. Erminio Rullo svolgesse nella medesima stagione sportiva 2020-2021 una doppia attività avendo lo stesso sino al mese di febbraio 2021 già prestato la propria attività in favore della Avezzano Calcio a R.L.; POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; – vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario RUSSO, in proprio, e in qualità di Legale Rappresentante per conto della società POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD; – vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; – vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; – rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario RUSSO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD  si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti. PUBBLICATO IN ROMA IL 26 LUGLIO 2021 IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

 

 

 

 

 

 

Comunicato ufficiale m° 28/AA:

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 621 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo PIZII ed Erminio RULLO avente ad oggetto la seguente condotta: MATTEO PIZII, allenatore Uefa B cod. 131.633, iscritto all’Albo del settore tecnico ma non tesserato all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 33, comma 1, 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., poiché nella stagione sportiva 2020/2021, pur non essendo regolarmente tesserato, ha svolto le funzioni formali di allenatore come emerge dalle distinte di gara in favore della 1^ squadra della Avezzano Calcio a R.L. partecipante al Campionato di Eccellenza nonché per aver consentito che il Sig. Erminio Rullo soggetto facente parte dell’organigramma dell’Avezzano Calcio con la qualifica di Dirigente–Allenatore ma privo dell’abilitazione per la conduzione tecnica svolgesse di fatto ed unitamente allo stesso Pizii le funzioni ed attività proprie di un allenatore in favore della predetta società sia nelle gare ufficiali, risultando in distinta come allenatore in seconda, sia nel corso degli allenamenti settimanali; ERMINIO RULLO, allenatore Giovani Calciatori Licenza C cod. 166.827 iscritto all’Albo del settore tecnico, per rispondere delle seguenti violazioni: – art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 33 comma 1, 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. poiché nella stagione sportiva 2020/2021 pur non essendo regolarmente tesserato in qualità di allenatore, ha svolto di fatto le funzioni di allenatore in favore della 1^ squadra della Avezzano Calcio a R.L. partecipante al Campionato di Eccellenza – unitamente al Sig. Matteo Pizii – come emerge dalle distinte di gara in cui lo stesso Rullo compare come allenatore in seconda e come emerso nel corso delle indagini espletate; – art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 35 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico poiché nella stagione sportiva 2020/2021 pur essendo tesserato per l’Avezzano Calcio in qualità di dirigente ha svolto di fatto le funzioni di allenatore senza aver richiesto la necessaria sospensione all’Albo del Settore Tecnico; – art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1 e art. 40 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico poiché nella stagione sportiva 2020/2021 dopo le dimissioni dall’Avezzano Calcio a R.L. è stato inserito – dal mese di febbraio 2021 – nell’organigramma della Società Pol. Olympia Agnonese ASD con la qualifica di Dirigente Accompagnatore ed ha richiesto in data 13 marzo 2021 il tesseramento in favore della stessa Pol. Olympia Agnonese ASD come allenatore per squadre minori/settore giovanili, svolgendo di fatto varie attività per più di una società nella stagione sportiva 2020/2021; il Rullo, inoltre, benché possedesse la qualifica di allenatore Giovani Calciatori Licenza “C” ha prestato la propria attività come allenatore in favore della Pol. Olympia Agnonese ASD per il campionato nazionale di Serie “D” in occasione della gara Pol. Olympia Agnonese ASD – Pineto Calcio del 28.04.2021, e quindi senza essere in possesso dell’abilitazione necessaria; – vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo PIZII ed Erminio RULLO; – vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; – vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; – rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di squalifica per il Sig. Matteo PIZII e di 90 (novanta) giorni di squalifica e di € 375,00 (trecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Erminio ROLLO; – si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.