Attraverso il comunicato ufficiale n° 21 da parte della Procura Federale, pubblicato sulla piattaforma online della Lnd, si registrano le inibizioni a svolgere ogni attività per 45 giorni nei confronti di due esponenti del Castelnuovo, quali Biagino Medori e il presidente Giancarlo Di Flaviano. Di seguito il comunicato:
“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 591 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Biagino MEDORI, e Giancarlo DI FLAVIANO, e della società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta: BIAGINO MEDORI, tesserato quale dirigente accompagnatore per la Castelnuovo Vomano SSD ARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F., nonché all’art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, dall’inizio della stagione sportiva 2020/2021 e fino alla metà del mese di marzo 2021, in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico e in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore, di fatto assunto il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra della Castelnuovo Vomano SSD ARL partecipante al Campionato di Serie D organizzato dal Dipartimento Interregionale, come risulta dall’anagrafica federale nonché dagli apporti narrativi in atti; GIANCARLO DI FLAVIANO, Presidente e legale rappresentante della Castelnuovo Vomano SSD ARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F., nonché all’art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, dall’inizio della stagione sportiva 2020/2021 e fino alla metà del mese di marzo 2021, consentito o, comunque, non impedito al sig. Biagino Medori, soggetto privo della necessaria abilitazione e tesserato quale dirigente accompagnatore, di svolgere attività quale allenatore dei portieri della prima squadra della Castelnuovo Vomano SSD ARL partecipante al Campionato di Serie D organizzato dal Dipartimento Interregionale, come risulta dall’anagrafica federale nonché dagli apporti narrativi in atti; CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Biagino MEDORI, e dal Sig. Giancarlo DI FLAVIANO in proprio, e in qualità di legale rappresentante per conto della società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL; – vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport. Vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; – rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Biagino MEDORI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giancarlo DI FLAVIANO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL; – si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.