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Real 3C Hatria, multa salata inflitta dal Giudice Sportivo

Di seguito le motivazioni esplicitate nel comunicato 

Come diramato nell’ ultimo comunicato della Figc Abruzzo, dopo i fatti del “Pavone” relativi al match del 25° turno tra il Real 3C Hatria e l’ Amiternina Scoppito, il Giudice Sportivo infligge una multa di 1.500 euro ai danni dei padroni di casa. Di seguito i motivi enunciati nella nota, dove è stato esaminato il referto arbitrale relativo alla gara di domenica. Se il Real 3C Hatria vorrà esternare delle dichiarazioni la nostra redazione si rende disponibile.

Di seguito il comunicato e la decisione del Giudice Sportivo:

“- Esaminati il referto arbitrale (rapporti A, AA1 e AA2), nei quali si riferisce che:
-al termine dell’incontro, una persona non inserita in distinta, che si qualificava verbalmente come il Presidente del Real 3C Hatria 1957, si avvicinava alla terna arbitrale con fare minaccioso e, nel mentre rivolgeva loro frasi ingiuriose e minacciose, ne ostacolava il rientro negli spogliatoti e cercava di colpire l’arbitro con un calcio, non riuscendoci grazie all’intervento dell’AA.2 ;
-nel frattempo, un’altra persona non inserita in distinta colpiva sia l’arbitro, sia l’assistente n. 2, con un calcio all’altezza delle gambe, provocando loro forte dolore;
-la terna arbitrale riusciva a guadagnare gli spogliatoi soltanto grazie all’intervento di altri dirigenti della squadra locale;
-successivamente la persona che in precedenza si era qualificata come Presidente del Real 3C Hatria 1957 cercava di entrare indebitamente nello spogliatoio riservato agli arbitri, colpendone la porta con violente spallate, non riuscendo nel proprio intento grazie alla collaborazione di un dirigente locale che si frapponeva a lui;
-in seguito a tali episodi si rendeva necessario richiedere l’intervento della forza pubblica.
– Considerato che i comportamenti violenti sopra descritti sono stati messi in atto da soggetti che, pur non identificati, sono chiaramente riconducibili alla Società ospitante, di modo che alla stessa risulta giustificata l’applicazione, oltre che delle sanzioni previste dal combinato disposto degli artt. 6 e 8 del C.G.S., anche delle misure amministrative deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi, ai sensi dell’art. 35, ultimo comma, del C.G.S. (sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014).
– Preso atto che spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 12, comma 1, C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti …”.
-Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del C.G.S., valutate le circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 13, comma 3, del C.G.S., rappresentate dalla fattiva collaborazione prestata dai dirigenti della squadra locale;
DELIBERA
– di infliggere alla A.S.D. Real 3C Hatria 1957 la sanzione dell’ammenda di Euro 1.500,00;
– di considerare il presente provvedimento ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva. (Sanzioni previste dal C.U. N. 104/A del 17/12/2014)”