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Coppa Abruzzo. Ribaltone del Giudice Sportivo, eliminato il Moro Paganica

Giocatore squalificato in campo. Al Villa Sant’Angelo il passaggio del turno.

In relazione alla gara di ritorno di Coppa Abruzzo tra Moro Paganica e Villa Sant’Angelo terminata 1-1 dopo il 2-2 dell’andata, il Giudice Sportivo ribalta l’esito del relativo passaggio del turno che era stato centrato dai biancorossi di mister Centi Secatore, in base al reclamo della squadra ospite. 

Questo il Comunicato ufficiale:

Visto il ricorso della A.S.D. Villa Sant’Angelo, fatto pervenire nel rispetto dell’abbreviazione dei termini procedurali disposto con C.U. F.I.G.C. n. 66/A del 8.08.2019, con il quale la stessa chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della A.S.D. Il Moro Paganica per aver questa impiegato nell’incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 1 a 1, il calciatore Battagliero Daniele, nato il 9.03.1992, che risulterebbe squalificato , come da CU nº 39 del 24.12.19.

Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo e il referto arbitrale, dai quali si evince che in effetti il calciatore Battagliero Daniele risulta essere stato squalificato per una giornata per recidiva in ammonizione in esito alla gara di Coppa Regione del 22.12.2019, come da Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Abruzzo n. 39 del 24.12.2019, e che lo stesso ha preso parte all’incontro del 5.01.2020, prima gara utile (di Coppa) in cui doveva scontare la squalifica che gli era stata inflitta.

Tenuto conto che la Società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell’art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che, comunque, l’irregolarità evidenziata è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 66, co. 1 lett. a), C.G.S..

Accertato, pertanto, che il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 lett. a), 65, co. 1 lett. d), 66, co. 1 lett. a), e 67 del vigente C.G.S.,

Delibera

1) di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di infliggere alla Società Il Moro Paganica la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Il Moro Paganica / Villa Sant’Angelo 0 a 3;

2) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Il Moro Paganica Sig. Volpe Massimo, fino al 15.01.2020; 3) di accreditare la tassa di reclamo.