Advertisement

Piano della Lente-Rosetana: accolto il ricorso a favore degli ospiti

Il giudice sportivo sentenzia la vittoria a tavolino a favore della Rosetana

Piano della Lente-Rosetana valevole per l’ 8° turno del girone A di Promozione è stata assegnata con la vittoria d’ufficio alla squadra ospite. Il club adriatico infatti a seguito della gara terminata sul risultato di 0-0, ha deciso di mobilitarsi per il ricorso, avvenuto secondo i termini stabiliti. La motivazione era dovuta al fatto che il Piano della Lente dal 38’ del secondo tempo sarebbe rimasto senza un giocatore classe 2001, violando dunque il regolamento degli under che prevede l’ impiego dal 1’ fino al 90’ di un ‘99, 2000 e 2001. Il giudice sportivo, avendo accertato la veridicità del ricorso ha dunque deciso per la vittoria a tavolino a favore della Rosetana che sale così in 5^ posizione a quota 17 punti. Di seguito il comunicato del giudice sportivo:

Il Giudice Sportivo

– Visto il ricorso della società Rosetana Calcio, ritualmente notificato entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 0 a 0, deducendo che la società Piano della Lente avrebbe violato le norme federali che impongono l’impiego di calciatori “giovani” nelle competizioni della L.N.D. .Riferisce, in particolare, la società ricorrente che in conseguenza di una sostituzione avvenuta al minuto 38º del 2º tempo la squadra avversaria sarebbe rimasta temporaneamente in campo senza calciatori nati dal 1º gennaio2001 in poi.

– Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell’art 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest’ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti.

-Tenuto conto della deliberazione del Consiglio Direttivo del C.R.A. pubblicata sul C.U.N. 1 del 4/07/2019, a mente della quale nelle gare dei campionati di Eccellenza e Promozione è fatto obbligo di impiegare”sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno tre calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età: -1 nato dal 1º gennaio 1999 in poi- 1 nato dal 1º gennaio 2000 in poi- 1 nato dal 1º gennaio 2001 in poi“.

– Constatato che nel rapporto arbitrale si riferisce che la società Piano della Lente:

– ad inizio gara schierava tre giocatori “giovani”: Collevecchio Nicolò, nato il 22/08/2000, Martinelli Matteo, nato il 8/08/2001, e Fidanza Gabriele, nato il 15/08/2001;

– al minuto 18º del 2º tempo sostituiva il calciatore Stafa Michelangelo, nato il 4/10/1995, con il calciatore Canzanese Mattia, nato il 5/11/1985;

– al minuto 28º del 2º tempo sostituiva il calciatore Cirelli Enrico, nato il 22/10/1990, con il calciatore De Julis Stefano nato il 22/10/1993;

– al minuto 36º del 2º tempo sostituiva il calciatore Martinelli Matteo con il calciatore Petrella Filippo nato il 30/3/1999;

– al minuto 38º del 2º tempo sostituiva il calciatore Fidanza Gabriele con il calciatore Tariscella Andrea, nato il 20/10/2000;

– al minuto 40º del 2º tempo sostituiva il calciatore Kane Halick, nato il 29/12/1998, con il calciatore Di Bonaventura Riccardo, nato il 17/10/2001.

– Verificato, pertanto, che quanto segnalato dalla società Rosetana Calcio risponde al vero perché in seguito alle sostituzioni effettuate la squadra avversaria rimaneva priva di un calciatore nato dal 1º gennaio 2001 in poi, anche se per un tempo limitato.

– Considerato che il difetto di partecipazione alla gara di calciatori”giovani”, nel numero e nelle fasce di età previste dalle norme federali sopra richiamate, per essere considerato ai fini dell’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara, deve essere riferito al mancato impiego dei giocatori nel corso del tempo effettivo di gioco, anche se limitato.

– Accertato che nella gara in esame la società Piano della Lente ometteva di impiegare un calciatore della fascia di età “dal 1º gennaio 2001 in poi” dal minuto 38º al minuto 40º del secondo tempo, con conseguente violazione della disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.A di cui al C.U. N.1 del 4/07/2019.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U.N.23 del 24/10/2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, 65 e 67 C.G.S..

DELIBERA

1. di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di infliggere alla società Piano della Lente la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di: Piano della Lente / Rosetana Calcio 0 a 3;

2. di accreditare la tassa di ricorso.