L’ufficialità è di queste ore e ha dell’incredibile. Per San Pelino – Magliano non sarà necessario alcuno spareggio, ma tutto è stato deciso sulla scrivania del giudice sportivo, dopo il ricorso della società granata circa l’utilizzo da parte del Villa San Sebastiano di un calciatore non tesserato (Marco Pensa, calsse 1975), nell’ultima gara di campionato.
Con la vittoria a tavolino assegnata al Magliano, il San Pelino retrocede così direttamente in Seconda Categoria. Notizia che in casa rosso-verde non può che non aver lasciato tanto, troppo amaro in bocca per una situazione davvero grottesca per come accaduta.
Stando a quanto la nostra redazione ha cercato di raccogliere all’interno della compagine allenata di mister Giuseppe Cerone, non sarà mosso alcun controricorso, accettando con molto sconforto quanto deciso dal Giudice Sportivo.
Questo il comunicato giunto:
Gara del 7/ 5/2017 VILLA S. SEBASTIANO – MAGLIANO MONTEVELINO
Il Giudice Sportivo
– visto il reclamo presentato dalla Soc. Magliano Montevelino nel rispetto dell’abbreviazione dei termini disposta con C.U. F.I.G.C. n. 80/A del 23.11.2016, con il quale si chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 1 a 1, in quanto la A.S.D. Villa San Sebastiano avrebbe fatto prendere parte all’incontro il giocatore PENSA Marco, nato il 1.08.1975, che non risulterebbe tesserato con la detta Società;
– esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che il calciatore PENSA Marco, il quale ha effettivamente preso parte all’incontro in discussione, non risulta essere tesserato con la Società Villa San Sebastiano;
– ritenuto, pertanto, che il reclamo è fondato e merita accoglimento;
– tenuto conto, altresì, della particolare rilevanza dell’episodio, intervenuto in occasione dell’ultima gara di campionato;
-Visti gli artt. 33 e ss. C.G.S.;
Delibera
1) di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di infliggere alla Società A.S.D. Villa San Sebastiano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della Società Magliano Montevelino;
2) di infliggere alla stessa Società l’ammenda di Euro 400,00;
3) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della Società Villa San Sebastiano sig. DI MARCO Angelo fino al 7.06.2017;
4) di trasmettere gli atti al Presidente del C.R. Abruzzo per le opportune valutazioni e gli eventuali ulteriori provvedimenti;
5) di accreditare la tassa di reclamo.