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Penne-Fara S.Martino: 3 anni di squalifica per Di Simone, Di Bartolomeo e Mucci

Ammenda di Euro 1000,00 per l’ASD Penne 1920 e penalizzazione di due punti da scontarsi nella stagione in corso

Il Tribunale Federale Territoriale, in merito ai fatti di Penne-Fara San Martino dello scorso anno (Promozione B), ha adottato le sguenti decisioni.

DEFERIMENTO:

– DEL SIG. DI SIMONE MICHAEL, TESSERATO COME CALCIATORE NELLA DECORSA STAGIONE SPORTIVA CON L’A.S.D. PENNE 1920, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, NONCHE’ DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., NONCHE’ LA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S., RECANTE: ”Illecito sportivo ed obbligo di denuncia”, PERCHE’, IN CONCORSO CON I TESSERATI MUCCI ALESSANDRO; DI BARTOLOMEO MANUELE ED ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, AL 47° DEL II TEMPO DELLA GARA FARA S. MARTINO – PENNE, DISPUTATA L’1.5.16 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE ABRUZZESE, IN POSSESSO DI PALLA, LA PASSAVA VOLONTARIAMENTE AD UN AVVERSARIO CONSENTENDOGLI LA MARCATURA DI UNA RETE CHE PORTAVA IL RISULTATO FINALE DELLA GARA SUL 2 – 1 IN FAVORE DELLA SQUADRA AVVERSARIA CHE, IN SEGUITO ALLA VITTORIA, CONSEGUIVA LA MATEMATICA SALVEZZA;

– DEL SIG. DI BARTOLOMEO MANUELE, TESSERATO COME CALCIATORE NELLA DECORSA STAGIONE SPORTIVA CON L’A.S.D. PENNE 1920, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, NONCHE’ DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., NONCHE’ LA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S., RECANTE: ”Illecito sportivo ed obbligo di denuncia”, PERCHE’, IN CONCORSO CON I TESSERATI DE SIMONE MICHAEL, MUCCI ALESSANDRO E CON ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, CONCORREVA NELLA COMMISSIONE DELL’ILLECITO SPORTIVO CHE CONSENTIVA ALLA SOCIETA’ FARA S. MARTINO DI VINCERE LA GARA CONTRO IL PENNE PER 2 -1 E DI SALVARSI MATEMATICAMENTE EVITANDO I PLAY – OFF, COSI’ COME CONFERMATO DAL MESSAGGIO CHE, TRAMITE WHATSAPP, INVIAVA NEI GIORNI SUCCESSIVI ALLA GARA STESSA AD UN TESSERATO DI ALTRA SOCIETA’: “E’ successo che l’anno scorso loro hanno fatto vincere il Penne e abbiamo ricambiato il favore e sapevamo che il River aveva vinto così che noi ci giochiamo in casa la vittoria”;

DEL SIG. MUCCI ALESSANDRO, TESSERATO COME CALCIATORE NELLA DECORSA STAGIONE SPORTIVA CON L’A.S.D. PENNE 1920, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, NONCHE’ DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., NONCHE’ LA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S., RECANTE: ”Illecito sportivo ed obbligo di denuncia”, PERCHE’, IN CONCORSO CON I TESSERATI DE SIMONE MICHAEL, DI BARTOLOMEO MANUELE E CON ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, CONCORREVA NELLA COMMISSIONE DELL’ILLECITO SPORTIVO CHE CONSENTIVA ALLA SOCIETA’ FARA S. MARTINO DI VINCERE LA GARA CONTRO IL PENNE PER 2 -1 E DI SALVARSI MATEMATICAMENTE EVITANDO I PLAY – OFF, COSI’ COME CONFERMATO DAL MESSAGGIO INVIATO TRAMITE WHATSAPP, INVIAVA NEI GIORNI SUCCESSIVI ALLA GARA STESSA AD UN TESSERATO DI ALTRA SOCIETA’: “Gli abbiamo dato la partita perché loro l’anno scorso l’ha data al Penne per i play – off e noi sapevamo che il River stava a vince”, QUINDI, NEGLI STESSI GIORNI, AL TELEFONO CON UN DIRIGENTE DI ALTRA SOCIETÀ, L’A.S.D. CASALBORDINO, PRONUNCIAVA LE SEGUENTI PAROLE, DURANTE UNA CONVERSAZIONE REGISTRATA ED ACQUISITA AGLI ATTI: …. “Hai ragione io ste cose le odio non le ho mai fatte e non le faccio manco però se mi offrono i soldi e quindi hai pienamente ragione …. Io non ci ho capito niente perché il River ha segnato il 3 -1 al 47° e cioè l’Ortona stava perdendo e quelli la è successo tutto in una frazione di secondo perché è stata parlata che se l’Ortona vinceva comunque ci faceva il favore ci facevano vince pure a noi e se il River vinceva gli davamo la partita noi e cioè quindi comunque so cose che si fanno nel calcio, cioè di promozione lo fanno pure da altre parti e quindi non è quello il problema però siccome il Penne l’anno scorso ha fatto andare ai play – off il Fara quindi gli ha ridato il favore ma noi con tutto ciò ci abbiamo solo rimessa la faccia perché comunque noi abbiamo perso e ci stiamo pure a piglià le parole di tutti quanti cioè metti che vincevo io con una vittoria cioè una vittoria che mi dava la partita il Fara succedeva un macello ah meno male che è andato cuscì che abbiamo perso, cuscì domenica sfondiamo il culo al Silvi”.

– ALLA SOCIETÀ A.S.D. PENNE 1920, ALLA QUALE APPARTENEVANO I DEFERITI AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI, E, COMUNQUE, NEI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITA’ SOPRA CONTESTATA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle contestazioni addebitate e, per l’effetto, infligge la squalifica per anni tre ai sigg.ri Di Simone Michael, Di Bartolomeo Manuele e Mucci Alessandro e l’ammenda di € 1.000,00 alla società A.S.D. Penne 1920 con applicazione alla stessa della penalizzazione di punti due in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.