Cambia la vetta della classifica nel campionato di Prima Categoria girone A. Accolto il reclamo del Pizzoli circa la posizione del calciatore Omar Bologna, il Giudice sportivo ha così disposto la perdita a tavolino della gara ai danni della formazione giallorossa.
Pizzoli che a questo punto sale a quota 22 punti, rispetto ai 19 di ieri, mentre in vetta la Valle Aterno non è più prima in solitaria, ma in compagnia del Pucetta.
Ecco il comunicato completo:
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 24/ 1/2016 PIZZOLI – VALLE ATERNO FOSSA
Il Giudice Sportivo
– visto il reclamo presentato, previo rituale preannuncio, dalla società Pizzoli avverso la regolarità della gara indicata in epigrafe, (gara conclusasi sul risultato di 1 a 1) per la posizione irregolare del calciatore della società Valle Aterno Fossa, Bologna Omar, il quale avrebbe disputato la gara, subentrando al 22º minuto del secondo tempo, pur non essendo stato indicato nella distinta, come calciatore di riserva, prima dell’inizio della stessa, in violazione alla Regola 3 del Gioco del Calcio – Decisioni Ufficiali F.I.G.C.-;
– verificato che, in effetti, l’arbitro nel proprio referto riferisce che il calciatore Bologna Omar non era inserito nell’elenco presentato dalla società Valle Aterno Fossa prima della gara e che quest’ultimo è stato inserito in distinta durante l’intervallo tra i due tempi di gioco, dopo aver fatto il riconoscimento e senza aver comunicato la variazione alla società Pizzoli;
– tenuto conto che quanto riferito si pone in contrasto con la Regola 3 del Gioco del Calcio- Decisioni Ufficiali F.I.G.C.- con specifico riguardo alla disposizione che consente ai calciatori di riserva ritardatari di prendere parte alla gara in qualsiasi momento, a condizione che gli stessi siano stati iscritti nell’elenco dei giocatori prima dell’inizio della gara;
– considerato che le norme richiamate consentono l’integrazione dell’elenco giocatori anche dopo l’inizio della gara per l’eventuale arrivo di soli calciatori titolari, escludendo espressamente tale possibilità per i calciatori di riserva ritardatari, i quali hanno diritto di prendere parte al gioco soltanto se iscritti nell’elenco prima della gara;
– ritenuto, pertanto, di dover accogliere il reclamo della Soc. Pizzoli per aver la Soc. Valle Aterno Fossa fatto partecipare alla gara calciatore che non aveva titolo per prendervi parte;
-visti gli artt. 17 comma 5 e 33 del C.G.S.
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo della Soc. Pizzoli e , per l’effetto, di comminare alla Soc. Valle Aterno Fossa la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di : Pizzoli/Valle Aterno Fossa 3 a 0;
2) di inibire il Dirigente accompagnatore Boccabella Fabrizio fino al 10 febbraio 2016;
3) di accreditare la tassa reclamo.