Il comunicato del giudice sportivo:
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA € 2000,00 ED 1 GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE
ACIREALE CALCIO 1946 SRL Per avere propri sostenitori:
– al 42º del secondo tempo, lanciato contro un A.A. una pietra del diametro di 2 cm che colpiva l’Ufficiale di gara alla nuca. Nella circostanza venivano rivolte al medesimo A.A. espressioni irriguardose ed ingiuriose.
– al termine della gara, rivolto espressioni offensive all’indirizzo dei calciatori e dei dirigenti della società ospitata determinando una situazione di tensione che rendeva necessario l’intervento della Forza Pubblica.
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato all’Arbitro.
Euro 700,00 PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI Per avere propri sostenitori lanciato getti di acqua contro uno degli A.A. attingendolo in tutto il corpo.
Euro 2.000,00 e diffida CIVITANOVESE CALCIO S.R.L Per avere propri sostenitori utilizzato all’interno del settore loro riservato, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, diversi fumogeni e bombe carta. Uno dei fumogeni cadeva sul terreno di gioco, altri cadevano sul campo per destinazione nelle immediate vicinanze di un A.A. causandogli stordimento e vertigini per circa 2 minuti. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare gravi danni alla integrità fisica dei presenti nonché in considerazione della recidiva specifica per i fatti di cui al C.U. nº 78. ( R A – R AA )
Euro 800,00 MACERATESE S.R.L.S.D. Per avere propri sostenitori in campo avverso, prima, durante e dopo la gara, utilizzato materiale pirotecnico (diversi fumogeni e bombe carta). Uno dei fumogeni veniva lanciato sul terreno di gioco. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico impiegato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti.
Euro 800,00 REAL SM HYRIA A.S.D. Per avere propri sostenitori fatto oggetto un A.A. del lancio di numerosi sputi che attingevano l’Ufficiale di gara in varie parti del corpo.
Euro 700,00 SAMBENEDETTESE 2009 SSDRL Per avere propri sostenitori utilizzato nel settore loro riservato numerosi fumogeni alcuni dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare gravi danni alla integrità fisica dei presenti. ( R CdC )
Euro 600,00 MATERA CALCIO Perchè propri sostenitori si arrampicavano sulla rete di recinzione e tentavano l’ingresso sul terreno di gioco rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa 2 minuti.
Euro 500,00 FOGGIA CALCIO Per avere propri sostenitori acceso vari fumogeni nel settore loro riservato. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare gravi danni alla integrità fisica dei presenti.
Euro 500,00 SANT ANTONIO ABATE Per avere, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, fatto indebitamente ingresso sul terreno di gioco rendendo necessario l’intervento degli addetti alla sicurezza.
Euro 400,00 NOTO Per avere, nel corso del secondo tempo, il personale addetto al recupero dei palloni da gioco, smesso di svolgere tale mansione, causando ritardi allo svolgimento della gara.