Con comunicato odierno il Giudice Sportivo ha parzialmente accolto l’appello della società Lucoli Calcio relativo alle squalifiche e all’ammenda di euro 1200 seguite ai disordini del post gara con il Real Ofena Capestrano del 25/11/2012. A farne le spese due dirigenti ed un calciatore oltre ad una salatissima multa.
Queste le motivazioni riportate: “
La società appellante ha chiesto la riduzione delle sanzioni impugnate in quanto, se è vero che ci sono state proteste verbali spintonamenti al direttore di gara in seguito a diverse decisioni reputate tecnicamente errate se non, addirittura, “persecutorie”, di contro, non risponderebbero al vero le circostanze del lancio di sassi e/o oggetti nei confronti del direttore di gara e dell’ingresso in campo di persone non autorizzate. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che, quanto alle percosse ricevute dal Bernabeo con la bandierina, le stesse non hanno comportato particolari conseguenze, mentre lo stesso dirigente si è astenuto dal compiere altre intemperanze; quanto, invece, agli altri soggetti sanzionati, lo stesso direttore di gara ha confermato sia l’intenzionalità dei comportamenti, sia la gravità degli stessi. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, sia possibile procedere ad una riduzione della sanzione adottata nei confronti del Bernabeo, tenuto conto che il comportamento da quest’ultimo tenuto non ha arrecato all’arbitro ulteriori conseguenze. Vanno, invece, confermate le sanzioni inflitte al Iannini e allo Scaramella, siccome congrue ed adeguate in rapporto alle violazione commesse.Può, altresì, procedersi ad una lieve riduzione dell’ammenda nei confronti della società appellante, tenuto conto della categoria di appartenenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare delibera di accogliere l’appello per quanto di ragione, riducendo l’inibizione inflitta al dirigente Bernabeo Roberto fino al 31.12.2013 e l’ammenda alla società ad € 800,00 con diffida, confermando nel resto gli impugnati provvedimenti.”