BOJANO - RECANATESE
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata in ragione del provvedimento di riscossione coattiva emesso dalla LND
nei confronti della società BOJANO e della contestuale impossibilità per l'ispettore presente sul terreno di gioco di effettuare
l'esazione della somma dovuta;
- considerato che ai sensi dell'art. 53, comma 6, NOIF il mancato pagamento di somme coattivamente disposto equivale a rinuncia
alla disputa della gara;
- rilevato che la Società BOJANO risulta essere rinunziataria già in tre precedenti occasioni ( C.U. 51, 98 e 103 );
- rilevato, altresì, che alla quarta rinuncia consegue, quale sanzione, l'esclusione dal campionato così come previsto ex art.53,
comma 5 NOIF e, a titolo di sanzione pecuniaria quella di cui al comma 9 del citato art.53 NOIF;
- visti gli artt. 30, punto 5, Regolamento LND, 17 CGS e 53 NOIF;
PQM
delibera:
1) di comminare alla società BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) di escludere la società BOJANO dal campionato di competenza;
3) di comminare alla società BOJANO la sanzione pecuniaria di E. 8.000,00.
Euro 500,00 TERMOLI
Per avere propri sostenitori in campo avverso, al 20º del secondo tempo, fatto esplodere un forte petardo nel settore ad essi
riservato. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico impiegato a cagionare danni alla
integrità fisica dei presenti.
ALLENATORI
Squalifica per due giornate: Luigi Morgante (Celano) Per aver rivolto espressioni gravemente ingiuriose all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria. Allontanato
CALCIATORI
Squalifica per una giornata: Spitoni, Cacciatore e Cognigni (Matelica), Tafani e Traini (Jesina), Catalano (Città di Giulianova), Torta (Fano), Pezzullo (Sulmona), Lukasz Lenart (Amiternina)