Seconda Categoria B. Il Giudice Sportivo punisce il Paganica, 3-0 a tavolino e meno un punto
Vige lo sdegno in casa Moro Paganica dopo la decisione del giudice sportivo circa le vicende accadute nella partita contro lo Spoltore.
Ecco di seguito il testo che condanna la squadra di mister Mauro Scimia;
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della società Il Moro Paganica con il quale si chiede che, in via principale sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Spoltore Calcio o in via subordinata che sia disposta la ripetizione della partita per "irregolare svolgimento dell'incontro per intimidazione dei giocatori della società ricorrente per fatti posti in essere dal pubblico sostenitore della società Spoltore Calcio";
- a tal fine la società Il Moro Paganica a sostegno dei motivi di reclamo riferisce che, nel corso della partita sono accaduti episodi incresciosi, con il lancio di oggetti, di bengala e fumogeni in campo, episodi che inducevano l'arbitro a sospendere più volte la partita e che condizionavano il regolare svolgimento della gara, tanto da costringere, all'80º minuto, i giocatori della soc. Il Moro Paganica a rifiutare di riprendere il gioco, dopo l'invito loro rivolto dal direttore di gara;
- rilevato che tutto quanto riportato nel reclamo non emerge dal referto arbitrale, fonte primaria di prova, ad eccezione del fatto che nel corso del primo tempo e secondo tempo, sostenitori della società Spoltore Calcio lanciavano fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze e lontano dall’azione di gioco e che inoltre al 42º del secondo tempo i sostenitori delle due squadre, sugli spalti, davano luogo ad un acceso diverbio con insulti e qualche spintone, episodio quest'ultimo che induceva i calciatori della Soc. Il Moro Paganica a lasciare il terreno di gioco per andare lungo la rete e partecipare al diverbio. Al fine di riportare la calma, l'arbitro sospendeva momentaneamente la gara (sul risultato Spoltore Calcio 2 Il Moro Paganica 0) e alla comunicazione di riprendere il gioco, i calciatori della Soc. Il Moro Paganica si rifiutavano e abbandonavano il campo per rientrare negli spogliatoi ed in tal modo si concludeva definitivamente la partita;
- considerato che per il lancio di oggetti e fumogeni da parte della tifoseria locale e per le intemperanze dei sostenitori di entrambe le squadre sono stati già assunti i provvedimenti disciplinari( vedi CU n° 41) ;
- visti gli artt. 17 C.G.S. e 53 N.O.I.F.
DELIBERA
a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Il Moro Paganica con il seguente punteggio: Spoltore Calcio 3 / Il Moro Paganica 0;
b) di penalizzare la soc. Il Moro Paganica di un punto in classifica;
c) di infliggere l'ammenda di Euro 150,00 prevista per la prima rinuncia;
d) di addebitare la tassa reclamo.
Cambia quindi lo scenario della classifica nel girone B, ma cambia anche l'umore all'interno della società aquilana che resta per lo più sbalordita dal comportamento assunto dal direttore di gara che pare non aver riportato tutto l'accaduto dentro e fuori dal campo nel referto finale, che ha poi permesso al giudice sportivo di emettere la sentenza appena riportatavi.