• Classifica Serie D (girone F)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Campobasso 65 31 19 8 4 51 27
2 L'Aquila 1927 61 31 18 7 6 37 21
3 Sambenedettese 54 31 14 12 5 50 29
4 Avezzano 50 31 14 8 9 44 31
5 Vigor Senigallia 49 31 13 10 8 51 41
6 Roma City 48 31 13 9 9 51 33
7 Chieti FC 1922 47 31 12 11 8 34 29
8 S.N. Notaresco 44 31 11 11 9 36 35
9 Atletico Ascoli 40 31 9 13 9 31 30
10 Termoli 38 31 10 8 13 26 35
11 Sora calcio 1907 37 31 9 10 12 34 34
12 Forsempronese 1949 37 31 7 16 8 26 27
13 Real Monterotondo 35 31 10 5 16 34 54
14 United Riccione 34 31 9 7 15 43 44
15 Tivoli calcio 1919 33 31 9 6 16 32 51
16 A.J. Fano 29 31 5 14 12 29 41
17 Vastogirardi 26 31 6 8 17 21 42
18 Matese 25 31 6 7 18 20 46
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 31ª giornata — Serie D
Casa Ospite
domenica 14 aprile 2024 — 15:00
A.J. Fano 1 0 Roma City
Avezzano 3 1 Vigor Senigallia
Forsempronese 1949 1 1 Atletico Ascoli
S.N. Notaresco 0 0 Chieti FC 1922
Sambenedettese 0 1 Campobasso
Sora calcio 1907 5 0 Tivoli calcio 1919
Termoli 2 1 Real Monterotondo
United Riccione 2 0 Matese
Vastogirardi 0 1 L'Aquila 1927
Risultati aggiornati al: 14 apr 2024
  • 32ª giornata — Serie D
casa ospite
domenica 21 aprile 2024 — 11:00
Real Monterotondo Chieti FC 1922
domenica 21 aprile 2024 — 15:00
Atletico Ascoli Sambenedettese
Campobasso S.N. Notaresco
L'Aquila 1927 United Riccione
Matese Termoli
Roma City Forsempronese 1949
Sora calcio 1907 A.J. Fano
Tivoli calcio 1919 Avezzano
Vigor Senigallia Vastogirardi

Ecco il Decreto Rilancio che 'blocca' i ricorsi nei dilettanti

Il Decreto Rilancio, che regolamenterà la procedura di inoltro dei ricorsi per le società dilettantistiche dalla serie D alla Terza Categoria, è stato pubblicato nelle ultime ore sulla Gazzetta Ufficiale. Un decreto che accorcia considerevolmente i tempi della giustizia sportiva, abolendo i canonici gradi federali interni e prevedendo un unico ricorso: vale a dire quello al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni e poi in via amministrativa al Tar e in secondo grado al Consiglio di Stato. Il costo di questi ricorsi sarà molto alto e solo determinate società, appartenenti alle principali categorie, potranno verosimilmente portare avanti simili procedure che, tra l’altro, le vedrebbero sicuramente perdenti. È difficilmente ipotizzabile che il Tar, restio da sempre a intromettersi nelle questioni calcistiche, possa ribaltare una decisione della Figc, tra l’altro, autorizzata dallo stesso Governo. Dopo un eventuale ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, chi avrà la forza economica per portare avanti le proprie tesi, dovendo far fronte a un cospicuo esborso economico? Poche e isolate società e quindi dovremmo assistere a una estate con pochi ricorsi, avversi alle decisioni, che regoleranno promozioni e retrocessioni.

NORMA ANTI-RICORSI – Confermata la norma che assegna alla FIGC e alle altre federazioni sportive, la facoltà di sospendere, annullare o proseguire i tornei, con il relativo accorciamento delle tempistiche di sentenza dei vari gradi di giudizio.

Ecco l’articolo 221:

1. In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

2. Nelle more dell’adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l’eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3.

3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsi per il rito elettorale, di cui all’articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell’apertura dell’udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell’udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare
proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell’udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell’udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all’udienza collegiale e in tale sede provvede  259 su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell’udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l’articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo.

5. L’appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell’udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Fonte: https://Calciosenese