• Classifica Prima Categoria (girone A)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Tornimparte 2002 60 24 18 6 0 77 18
2 Vis Cerratina 55 23 18 1 4 56 34
3 Villa San Sebastiano 43 23 13 4 6 40 27
4 Valle Peligna 41 24 12 5 7 61 41
5 Sportland F.C. Celano 35 24 10 5 9 35 35
6 Villa Sant'Angelo 33 24 9 6 9 33 26
7 Alanno 33 24 9 6 9 44 39
8 Tagliacozzo 32 24 9 5 10 35 33
9 Ortigia 31 24 9 4 11 42 52
10 Canistro 23 24 6 5 13 43 52
11 Aielli 2015 22 24 5 7 12 39 48
12 S.S.Preturo 22 24 6 4 14 23 51
13 Popoli Calcio 4 25 0 4 21 20 95
14 Marruvium SP 2 1 1 0 0 5 2
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 26ª giornata — Prima Categoria
Casa Ospite
sabato 20 aprile 2024 — 16:30
Tornimparte 2002 4 1 Tagliacozzo
domenica 21 aprile 2024 — 16:30
Aielli 2015 3 1 Sportland F.C. Celano
Alanno 4 2 Valle Peligna
Canistro 2 3 S.S.Preturo
Popoli Calcio Marruvium SP
Villa San Sebastiano 0 1 Vis Cerratina
Villa Sant'Angelo 4 0 Ortigia
Risultati aggiornati al: 21 apr 2024
  • 27ª giornata — Prima Categoria
  • Non sono presenti dati sul prossimo turno!

Real Carsoli-Valle Aterno Fossa, respinto il reclamo dei locali

Non ci sarà nessuna sanzione sportiva nei confronti della Valle Aterno Fossa. Questo è quanto deliberato dal giudice sportivo dopo il reclamo pervenuto dal Real Carsoli, dopo la gara tra lo stesso club carseolano e quello giallorosso terminato sul risultato di 0-0.

Ricorso che era stato avvallato dal Real Carsoli poiché la Valle Aterno nella gara in esame ha utilizzato un giocatore che non avrebbe scontato la squalifica. Trattasi di Lorenzo Franceschini, che era stato squalificato lo scorso 13  gennaio per una sanzione disciplinare di quattro giornate. Tali erano però stati i turni nella quale lo stesso centrocampista giallorosso non aveva preso parte e che ha iniziato a scontare la squalifica dalla gara contro la Virtus Pratola, per poi stare fermo nella gara contro il Plus Ultra, quella contro il Celano e infine contro il San Benedetto Venere. Eppure il dubbio si era posto perché dopo il ritiro della Virtus Pratola tutte le gare del girone di andata non avevano valore di classifica.  Il Real Carsoli presupponeva quindi, che la gara non avendo più valore, non bisognava tenerla conto nella squalifica e che quindi le giornate scontate non erano 4, ma 3. Nella sentenza del giudice viene spiegato che non è così.

Si deve infatti tener conto che Virtus Pratola-Valle Aterno Fossa non è una gara annullata, ma una gara dove in virtù del ritiro a posteriori dei pratolani non si deve tener contro del risultato. Quando la gara è stata disputata, era potenzialmente valida ai fini della classifica.  Il reclamo dunque non è stato accolto perché privo di fondamento, con il giocatore interessato che ha correttamente terminato il periodo di squalifica e con il risultato della gara che rimarrà quello emesso  dopo i 90’ di gioco.

Per avere ulteriori informazioni, di seguito vi proponiamo la nota relativa alla decisione del giudice sportivo:

Il Giudice Sportivo

- Visto il reclamo della A.S.D. Real Carsoli, fatto pervenire entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della A.S.D. Valle Aterno Fossa, ai sensi dell'art. 17, co. 5, del C.G.S., per aver questa fatto partecipare alla gara in oggetto il calciatore FRANCESCHINI Lorenzo, nato il 25.08.1993, che risulterebbe squalificato come da Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 36 del 17.01.2019.

- Osservato in punto di fatto quanto segue: - il calciatore FRANCESCHINI Lorenzo veniva espulso nella gara del 13.01.2019, con conseguente sanzione disciplinare da parte del Giudice Sportivo consistente nella squalifica per quattro giornate effettive (C.U. n. 36/2019);

- per l'automatismo della sanzione, di cui all'art. 19, co. 10, C.G.S., il calciatore iniziava a scontare la squalifica nella prima partita utile disputata dalla propria squadra, ossia Virtus Pratola /Valle Aterno Fossa del 17.01.2019;

- le successive giornate di squalifica venivano scontate in occasione delle partite del 20.01.2019 (Valle Aterno Fossa / Plus Ultra), del 27.01.2019 (Celano / Valle Aterno Fossa) e del 3.02.2019 (Valle Aterno Fossa / S. Benedetto Venere);

- contestualmente con C.U. n. 40 del 31.01.2019 veniva disposta l'esclusione dal campionato di Prima Categoria della A.S.D. Virtus Pratola Calcio a causa del ritiro immediato dalla competizione della detta Società. In applicazione dell'art. 53 delle N.O.I.F., questo G.S. decretava, altresì, "che tutte le gare del girone di andata, disputate e non dalla Società rinunciataria, non abbiano valore per la classifica del campionato di appartenenza, che deve essere formata senza tenere conto dei risultati delle predette gare".

Espone la Società reclamante che la giornata di squalifica scontata nella partita con il Virtus Pratola del 17.01.2019 dovrebbe considerarsi tamquam non esset, in quanto la gara è stata annullata con provvedimento del Giudice Sportivo, con la conseguenza che lo stesso calciatore non avrebbe potuto disputare la gara del 10.02.2019 perché ancora "in corso di squalifica". Ritiene, infatti, la A.S.D. Real Carsoli che nel caso in esame debba trovare applicazione l'art. 22, co. 4, del C.G.S., ai sensi del quale "Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate,sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva".

- Preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S..

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

- Osserva questo G.S. che l'art. 53 delle N.O.I.F. si limita a disciplinare le conseguenze del ritiro/esclusione di una società dal campionato - disponendo che tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formulata senza tenere conto dei risultati della società rinunciataria od esclusa, senza che ciò comporti l'annullamento delle gare stesse, mentre l'art. 22 del C.G.S., nel considerare valide ai fini dell'esecuzione delle sanzioni le gare che abbiano conseguito un risultato valido ai fini della classifica, si riferisce a gare ufficiali del campionato per le quali non sia intervenuto un provvedimento di annullamento degli organi della Giustizia Sportiva per motivi attinenti alla regolarità delle stesse.

Nel caso di specie, questo Giudice, con la decisione pubblicata sul CU n. 40 del 31.01.2019, si è limitato a dichiarare gli effetti determinati alla classifica dall'esclusione dal campionato della A.S.D. Virtus Pratola Calcio, senza tuttavia annullare alcuna precedente decisione in merito alla regolarità delle precedenti gare.

- Per quanto sopra, coerentemente con l'orientamento della concorde giurisprudenza federale, si deve ritenere che la gara Virtus Pratola / Valle Aterno Fossa del 17.01.2019 - non annullata, ma del cui risultato non si è tenuto conto nella riformulazione della classifica a causa dell'esclusione dal campionato della A.S.D. Virtus Pratola Calcio, costituiva a tutti gli effetti una gara potenzialmente valida ai fini della classifica, in quanto giocata tra squadre pleno iure appartenenti al campionato e suscettibili, quindi, di incidere sulla determinazione della classifica.

Le vicende che hanno interessato solo a posteriori la stessa gara, a seguito dell'esclusione dal campionato della Virtus Pratola, restano del tutto irrilevanti, perché le stesse sono state determinate de iure e non a seguito di una specifica pronuncia di annullamento da parte dell'organo della Giustizia Sportiva. D'altro canto, "Sarebbe contrario ai più elementari principi dell'ordinamento (sia generale che sportivo) sanzionare a posteriori una scelta societaria (quella di non far giocare un giocatore squalificato nella prima gara utile) che a priori, al momento in cui è stata assunta, era non solo legittima, ma doverosa" (cfr. Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 5/2013).

- In definitiva, tenuto conto che la gara Virtus Pratola / Valle Aterno Fossa del 17.01.2019 era una gara ufficiale di campionato valida per la classifica, il sig. FRANCESCHINI Lorenzo, non avendovi preso parte,aveva scontato la squalifica. Pertanto, lo stesso calciatore si trovava in posizione regolare nella gara Real Carsoli / Valle Aterno Fossa del 10.02.2019, oggetto del presente reclamo.

- Visti gli artt. 17, 22 e 33 del C.G.S. e l'art. 53 delle N.O.I.F., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 44 del 14.02.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati;

Delibera

1) di respingere il reclamo della ASD REAL CARSOLI perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

2) di convalidare il risultato conseguito sul campo: Real Carsoli / Valle Aterno Fossa 0 a 0.