• Classifica Prima Categoria (girone A)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Tornimparte 2002 57 23 17 6 0 73 17
2 Vis Cerratina 52 22 17 1 4 55 34
3 Villa San Sebastiano 43 22 13 4 5 40 26
4 Valle Peligna 41 23 12 5 6 59 37
5 Sportland F.C. Celano 35 23 10 5 8 34 32
6 Tagliacozzo 32 23 9 5 9 34 29
7 Ortigia 31 23 9 4 10 42 48
8 Alanno 30 23 8 6 9 40 37
9 Villa Sant'Angelo 30 23 8 6 9 29 26
10 Canistro 23 23 6 5 12 41 49
11 Aielli 2015 19 23 4 7 12 36 47
12 S.S.Preturo 19 23 5 4 14 20 49
13 Popoli Calcio 4 25 0 4 21 20 95
14 Marruvium SP 2 1 1 0 0 5 2
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 25ª giornata — Prima Categoria
Casa Ospite
domenica 14 aprile 2024 — 16:30
Marruvium SP Canistro
Ortigia 0 3 Villa San Sebastiano
S.S.Preturo 2 1 Aielli 2015
Sportland F.C. Celano 1 1 Tornimparte 2002
Tagliacozzo 3 4 Villa Sant'Angelo
Valle Peligna 7 2 Popoli Calcio
Vis Cerratina 2 1 Alanno
Risultati aggiornati al: 14 apr 2024
  • 26ª giornata — Prima Categoria
casa ospite
domenica 21 aprile 2024 — 16:30
Aielli 2015 Sportland F.C. Celano
Alanno Valle Peligna
Canistro S.S.Preturo
Popoli Calcio Marruvium SP
Tornimparte 2002 Tagliacozzo
Villa San Sebastiano Vis Cerratina
Villa Sant'Angelo Ortigia

Pizzoli-Virtus Pratola, sconfitta a tavolino per i peligni

Dopo più di un mese arriva la decisione definitiva del giudice sportivo riguardo a Pizzoli-Virtus Pratola, non disputata  lo scorso 7 ottobre per il mancato arrivo degli ospiti, per via di un guasto riscontrato al veicolo che avrebbe dovuto trasportare la compagine pratolana nell’ impianto sportivo.  Si conclude con la sconfitta per 3-0 a tavolino per i peligni, più un punto di penalizzazione in classifica e 150 euro di ammenda.

 Inizialmente era stato deciso per il recupero della gara, visto che la Virtus Pratola aveva presentato  reclamo tempestivamente, accolto  dal giudice sportivo. La società controinteressata (il Pizzoli), ha poi fatto  appello sull’ erroneità della decisione, la quale è stata accolta.  Ciò perché oltre al documento proveniente da un autofficina di Sulmona, non ci sonon altri documenti che attestino con appaggante certezza quando si sarebbe verificato il danno, sia i motivi che lo avrebbero causato. Inoltre secondo il comunicato  la Virtus Pratola, "avrebbe dovuto prevedere un accadimento di tal fatta e, avrebbe dovuto organizzare un trasporto alternativo pure, eventualmente, con auto private ovvero disporre la partenza con congruo anticipo."

Di seguito l’ intero comunicato del giudice sportivo relativo a tale gara.

 "Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Pizzoli ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. con le seguenti motivazioni:

 “ …. -  La A.S.D. Virtus Pratola Calcio ha presentato tempestivo reclamo con il quale ha chiesto disporsi il recupero ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F. (causa di forza maggiore) della gara indicata in epigrafe, non disputatasi perché la medesima Società non si è presentata in campo.

- Deduce in particolare la Società reclamante che la mancata partecipazione all'incontro è stata determinata dall'impossibilità di raggiungere la località dove era previsto l'incontro a causa di un guasto tecnico del veicolo che trasportava i giocatori, allegando copia del rapporto di intervento del soccorso stradale che ha disposto il traino del mezzo.

- Visto l'art. 55 delle N.O.I.F., a mente del quale " 1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. - 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’appello territoriale in seconda e ultima istanza."

- Nel caso in esame, è plausibile che il guasto accorso all'autoveicolo sul quale erano trasportati i calciatori, dimostrabile dalla documentazione allegata al reclamo, abbia impedito alla Società Virtus Pratola Calcio di partecipare all'incontro, potendo essere considerato una causa di forza maggiore nel senso indicato dalle norme federali, ossia un evento imprevedibile e inevitabile che va identificato in una situazione in forza della quale non era oggettivamente possibile agire diversamente, anche in riferimento alla tempistica in cui l'evento si è verificato (prossimità alla gara).

Per questi motivi, il ricorso può essere accolto.

- Visti gli artt. 17 e 33 del C.G.S., in applicazione dell'art. 55 delle N.O.I.F.,

delibera

 di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di disporre la ripetizione della gara, demandando alla Segreteria del C.R.A. i successivi adempimenti …. “.

                La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.

                Ha dedotto l’appellante la erroneità della decisione del primo giudice per non essersi verificato, nella fattispecie, un caso di forza maggiore di cui all’art. 55 N.O.I.F., ritenendo sussistere un oggettivo impedimento che non avrebbe consentito alla società Virtus Pratola Calcio di giungere nel luogo di disputa della gara nei tempi utili previsti dal regolamento. Ha, pertanto, concluso per l’accoglimento del reclamo e per l’applicazione della sanzione della perdita della gara in danno della stessa società Virtus Pratola Calcio.

                Osserva la Corte che l’appello è fondato e merita accoglimento.

                Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato che l’impedimento a raggiungere il luogo di disputa della gara è stato ritenuto motivato dal primo giudice sulla base del solo documento proveniente da una autofficina privata di Sulmona, nel quale, peraltro, non è descritto il guasto che sarebbe occorso al mezzo che avrebbe dovuto trasportare otto calciatori a Pizzoli (AQ). Non vi sono, peraltro, ulteriori documenti che attestino con appagante certezza quando si sarebbe verificato il danno, sia i motivi che lo avrebbero causato. Resta, peraltro, il fatto che la società Virtus Pratola avrebbe dovuto prevedere un accadimento di tal fatta e, in forza della normale diligenza che incombe anche su ciascun tesserato, avrebbe dovuto organizzare un trasporto alternativo pure, eventualmente, con auto private ovvero disporre la partenza con congruo anticipo.

                Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

 

DELIBERA

 

di accogliere l’appello proposto dalla società A.S.D. Pizzoli e, per l’effetto, di infliggere alla società Virtus Pratola Calcio la sanzione della perdita della gara per 0 – 3, oltre ad un punto di penalizzazione in classifica ed all’ammenda di € 150,00 per la prima rinuncia.

Dispone accreditarsi la tassa di appello, ove addebitata."