Squalifica per 5 anni ai danni di Lorenzo Marrancone, del Casemolino Calcio. Ecco il referto del Giudice Sportivo:
Gara del 28/10/2018 USAC CORROPOLI - CASEMOLINO CALCIO
Il Giudice Sportivo
- Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue:
- al minuto 39 del secondo tempo, il giocatore della A.S.D. Casemolino Sig. MARRANCONE Lorenzo veniva espulso per utilizzo di espressione blasfema e per condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara. Lo stesso dopo il provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro ingiurie e minacce e si rifiutava inizialmente di recarsi all'interno dello spogliatoio, facendovi rientro soltanto dopo l'intervento del capitano della propria squadra;
- al minuto 49 del secondo tempo, il giocatore della A.S.D. Casemolino Sig. HOXHALLI Redi veniva espulso per doppia ammonizione;
- a fine gara si scatenava un tafferuglio senza conseguenze tra i giocatori di entrambe le squadre, in occasione del quale il calciatore del Casemolino Sig. MARRANCONE Lorenzo, in precedenza espulso, si avvicinava all'arbitro e lo colpiva con un pugno al volto, rivolgendogli anche frasi ingiuriose; - in conseguenza del colpo subito, l'arbitro si dirigeva verso il centro del campo e si accasciava al suolo, nel mentre l'allenatore della squadra ospite Sig. D'ANGELO Gianluca, anziché prestare soccorso al malcapitato, assumeva un comportamento gravemente antisportivo sminuendo l'accaduto;
- dopo essere stato accompagnato all'interno degli spogliatoi dall'osservatore arbitrale e da un Carabiniere Forestale ivi presenti,lo stesso veniva nuovamente avvicinato dal calciatore MARRANCONE Lorenzo che, con fare intimidatorio, lo minacciava;
- successivamente, l'arbitro si recava presso il pronto soccorso del vicino nosocomio per gli accertamenti del caso, come da referto medico allegato al rapporto di gara.
Considerato che:
- il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014;
- nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica...che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U. n. 161/CGF del 10.01.2014; Corte Giust. Fed., in C.U. n. 153/CGF del 18.01.2011; C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n. 056/CSA del 22.12.2016; C. Sportiva Appello, Sez.
Unite, in C.U. n. 114/CSA del 11.04.2017).
- Preso atto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 16, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi...".
- Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 18 e 19 del Codice di Giustizia Sportiva,
DELIBERA
1) di squalificare il giocatore del Casemolino Sig. MARRANCONE Lorenzo per 5 anni, disponendo la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell'art. 19, comma 3, C.G.S.. Con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16, comma 4bis, del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. con C.U. n. 256/A del 27.01.2016.
2) di inibire l'allenatore del Casemolino Sig. D'ANGELO Gianluca fino al 30.11.2018;
3) di squalificare il giocatore del Casemolino Sig. HOXHALLI Redi per 1 gara effettiva.