Atletico Civitella - L’Aquila è 0-3 è un punto di penalità ai rovetani. Pizzoli- Virtus Pratola sarà invece da rigiocare.
E il comunicato ufficiale del Comitato Regionale Abruzzo:
GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 6/10/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 6/10/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 7/10/2018 PIZZOLI - VIRTUS PRATOLA CALCIO
Il Giudice Sportivo
- La A.S.D. Virtus Pratola Calcio ha presentato tempestivo reclamo con il quale ha chiesto disporsi il recupero ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F. (causa di forza maggiore) della gara indicata in epigrafe, non disputatasi perché la medesima Società non si è presentata in campo.
- Deduce in particolare la Società reclamante che la mancata partecipazione all'incontro è stata determinata dall'impossibilità di raggiungere la località dove era previsto l'incontro a causa di un guasto tecnico del veicolo che trasportava i giocatori, allegando copia del rapporto di intervento del soccorso stradale che ha disposto il traino del mezzo.
- Visto l'art. 55 delle N.O.I.F., a mente del quale " 1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. - 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’appello territoriale in seconda e ultima istanza."
- Nel caso in esame, è plausibile che il guasto accorso all'autoveicolo sul quale erano trasportati i calciatori, dimostrabile dalla documentazione allegata al reclamo, abbia impedito alla Società Virtus Pratola Calcio di partecipare all'incontro, potendo essere considerato una causa di forza maggiore nel senso indicato dalle norme federali, ossia un evento imprevedibile e inevitabile che va identificato in una situazione in forza della quale non era oggettivamente possibile agire diversamente, anche in riferimento alla tempistica in cui l'evento si è verificato (prossimità alla gara).
Per questi motivi, il ricorso può essere accolto.
- Visti gli artt. 17 e 33 del C.G.S., in applicazione dell'art. 55 delle N.O.I.F.,
delibera
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di disporre la ripetizione della gara, demandando alla Segreteria del C.R.A. i successivi adempimenti.
GARE DEL 14/10/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 14/10/2018 ATLETICO CIVITELLA ROVETO - CITTA'DI L'AQUILA
Il Giudice Sportivo
- Vista la comunicazione pervenuta dalla società Atletico Civitella Roveto a mezzo fax in data 13 Ottobre 2018, nella quale veniva espressamente dichiarato di non poter disputare la partita in oggetto per "mancanza di un impianto sportivo adeguato ad ospitare l'incontro";
- preso atto che la gara in epigrafe non ha avuto pertanto svolgimento in applicazione dell'art. 53 comma 2 delle N.O.I.F.
DELIBERA
A) di infliggere alla società Atletico Civitella Roveto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e di penalizzarla di un punto in classifica;
B) di comminare alla stessa società l'ammenda di Euro 150,00 prevista per la prima rinuncia.