Clamorosa la disposizione del Giudice Sportivo che, su segnalazione della Valle Aterno Fossa, riscrive la classifica della Prima Categoria girone A infliggendo la punizione sportiva della perdita della gara al Cerchio per 0 a 3, dopo che i marsicani avevano vinto sul campo per 2 a 1. Probabilmente i cerchiesi hanno peccato di superficialità nella fase dei tesseramenti ed hanno impiegato nel corso della partita, Cerchio- Valle Aterno, il calciatore Fidanza Felice che ha un doppio tesseramento: con la società Cerchio come giocatore e con la società Marsica Calcio 2006 come allenatore. Il Cerchio, a due giornate dalla fine, abbandona così la prima piazza conquistata domenica, a tutto vantaggio della Valle Aterno Fossa che si riprende il primato e sale a quota 67, mentre i ragazzi di mister Prosia tornano ad occupare il secondo posto a quota 63. Se la classifica rimarrà questa la capolista Valle Aterno Fossa ha un piede in Promozione ed è proprio il caso di dire che "la capolista se ne va", ma potrebbe non finire qui. Il giudice sportivo ha inviato gli atti al Comitato Regionale per le valutazioni del caso e se la questione venisse sollevata da altre società, nel caso peggiore per i bianconeri, i cerchiesi potrebbero essere penalizzati di un punto per ogni gara ove è stato impegnato il calciatore Felice Fidanza. Vi terremo aggiornati.
La decisione integrale del Giudice sportivo:
Prima Categoria A: gara CERCHIO - VALLE ATERNO FOSSA
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della società Valle Aterno Fossa, pervenuto nei termini di cui al C.U. N.119/A della F.I.G.C., reclamo con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Cerchio, per avere impiegato nel corso della partita il calciatore Fidanza Felice che ha un doppio tesseramento: con la società Cerchio come giocatore e con la società Marsica Calcio 2006 come allenatore;
- accertato, sulla base della documentazione in possesso del Comitato Regionale Abruzzese, che in effetti Fidanza Felice risulta tesserato in qualità di calciatore per la società Cerchio e contemporaneamente per la società Marsica Calcio 2006 quale allenatore;
- visto l'art. 40 comma 2 delle N.O.I.F. che espressamente afferma:".. .I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori", deve ritenersi che il calciatore Fidanza Felice era in posizione irregolare;
- visto l'art. 17 comma 5 C.G.S.;
DELIBERA
a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Cerchio con il seguente risultato: Cerchio 0 Valle Aterno Fossa 3;
b) di accreditare la tassa reclamo;
c) da mandato al C.R. Abruzzo di trasmettere la documentazione agli Organi competenti per gli eventuali ulteriori adempimenti.