E' stato accolto il ricorso presentato dal San Giuseppe di Caruscino dopo la gara di campionato, persa per 5-0 contro il Capestrano. Il Giudice Sportivo ha infatti accertato che la formazione guerriera ha schierato, in distinta, tre calciatori non regolarmente tesserati (Omoregie, Keita e Benneth). I tre, peraltro, sono andati anche in rete. Alla fine, quindi, sconfitta 3-0 a tavolino per il Capestrano.
Di seguito si riportano le decisioni adottate dal Giudice Sportivo:
-Visto il reclamo tempestivamente presentato dalla soc. S. Giuseppe di Caruscino, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 5 a 0 a favore della squadra avversaria, per la posizione irregolare di tre calciatori della società Capestrano.
-Riferisce, in particolare, la società reclamante che la soc. Capestrano ha fatto prendere parte all'incontro i seguenti giocatori che non risulterebbero regolarmente tesserati: OMOREGIE Sylvester, nato il 14/10/1984; KEITA Hamed, nato il 1/01/1996; BENNETH Santiago Kessy, nato il 18/02/1991.
- Esaminati gli atti ufficiali di gara e la documentazione in possesso del CRA, dai quali è emerso che il giocatore OMOREGIE Sylvester non poteva prendere parte all'incontro dell'8 Ottobre 2017 perché il tesseramento dello stesso risulta essere stato ratificato ed autorizzato con decorrenza 12 ottobre 2017 ai sensi dell'art. 40 -quater delle NOIF
- Verificato, invece, che gli altri giocatori indicati nel reclamo potevano prendere parte all'incontro, perché regolarmente tesserati con la società Capestrano con decorrenza 27 settembre 2017.
- Accertata, quindi, la violazione delle disposizioni delle vigenti Norme Organizzative Interne della FIGC da parte del Capestrano, per la posizione irregolare del giocatore OMOREGIE Sylvester, dovendosi pertanto dichiarare l'irregolare svolgimento della gara ai sensi dell'art17 del C.G.S.
Per questi motivi, sciogliendo la riserva di cui al C.U.N. 19 del 12 Ottobre 2017, visto l'art. 33 del C.G.S.
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla soc. Capestrano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della soc. San Giuseppe di Caruscino.
2) di inibire il sig. Arduini Claudio, dirigente accompagnatore della soc. Capestrano, fino al 25/10/2017;
3) di accreditare la tassa di reclamo.