Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti dell'ASD Cese e del calciatore Luca Pierleoni, colpevole di aver colpito con un violento schiaffo, dopo un fuorigioco fischiato a sfavore, il Direttore di gara Casasanta della Sezione di Sulmona. Lo stesso Arbitro, dopo aver perso momentaneamente i sensi, è stato costretto a recarsi al Pronto Soccorso. L'ASD Cese, va ricordato, ha annunciato il divorzio, con effetto immediato, dal calciatore Confermato il 6-0 maturato sul campo. Una giornata al calciatore Leonardo Cerasoli.
Riportiamo di seguito le decisione adottade dagli organi competenti:
- Esaminati il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, nei quali si riferisce quanto segue: -al minuto 21 del secondo tempo, il giocatore della A.S.D. Cese sig. CERASOLI Leonardo veniva espulso per doppia ammonizione;
- Al minuto 43 del secondo tempo, il giocatore della A.S.D. Cese sig. PIERLEONI Luca veniva espulso per aver rivolto frasi irriguardose nei confronti dell'arbitro. Al momento della notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso si avvicinava con fare minaccioso al direttore di gara e lo colpiva con un violento schiaffo sulla guancia e sull'orecchio sinistro;
- In conseguenza del colpo subito, l'Arbitro cadeva a terra violentemente e perdeva momentaneamente i sensi, con forte dolore e perdita temporanea dell'udito e veniva soccorso da tesserati di entrambe le squadre.
- A quel punto l'Arbitro, essendo venute meno le condizioni fisiche ed ambientali per proseguire l'incontro, decideva di sospendere definitivamente la gara, che in quel momento si trovava sul risultato di 6 a 0 a favore della squadra locale.
- Al rientro negli spogliatori, il calciatore PIERLEONI Luca insultava l'arbitro e tentava nuovamente di aggredirlo, non riuscendoci grazie all'intervento di dirigenti e tesserati presenti.
- successivamente, l'arbitro si recava presso il pronto soccorso del vicino nosocomio, dove gli venivano riscontrate lesioni documentate nei referti medici allegati al rapporto di gara.
DELIBERA
1) di infliggere alla società A.S.D. CESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio conseguito sul campo, poiché più favorevole alla squadra avversaria
A.S.D. Collarmele / A.S.D. Cese: 6 a 0.
2) Di squalificare il giocatore del Cese sig. PIERLEONI Luca per 5 anni, disponendo la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell'art. 19, comma 3, C.G.S., con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16, comma 4bis, del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. con C.U. n. 256/A del 27.01.2016.
3) Di squalificare il giocatore del Cese sig. CERASOLI Leonardo per 1 gara effettiva.
4) Di infliggere alla stessa società CESE la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00, sanzione limitata per fattiva collaborazione dei propri tesserati.