• Classifica Prima Categoria (girone A)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Tornimparte 2002 60 24 18 6 0 77 18
2 Vis Cerratina 55 23 18 1 4 56 34
3 Villa San Sebastiano 43 23 13 4 6 40 27
4 Valle Peligna 41 24 12 5 7 61 41
5 Sportland F.C. Celano 35 24 10 5 9 35 35
6 Villa Sant'Angelo 33 24 9 6 9 33 26
7 Alanno 33 24 9 6 9 44 39
8 Tagliacozzo 32 24 9 5 10 35 33
9 Ortigia 31 24 9 4 11 42 52
10 Canistro 23 24 6 5 13 43 52
11 Aielli 2015 22 24 5 7 12 39 48
12 S.S.Preturo 22 24 6 4 14 23 51
13 Popoli Calcio 4 25 0 4 21 20 95
14 Marruvium SP 2 1 1 0 0 5 2
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 26ª giornata — Prima Categoria
Casa Ospite
sabato 20 aprile 2024 — 16:30
Tornimparte 2002 4 1 Tagliacozzo
domenica 21 aprile 2024 — 16:30
Aielli 2015 3 1 Sportland F.C. Celano
Alanno 4 2 Valle Peligna
Canistro 2 3 S.S.Preturo
Popoli Calcio Marruvium SP
Villa San Sebastiano 0 1 Vis Cerratina
Villa Sant'Angelo 4 0 Ortigia
Risultati aggiornati al: 21 apr 2024
  • 27ª giornata — Prima Categoria
  • Non sono presenti dati sul prossimo turno!

Gir. A. Villa San Sebastiano - Pescina, resta il 2-1

Resta il risultato di 2-1, è il responso del Giudice Sportivo dopo il reclamo mosso dal Pescina Calcio al termine della sconfitta della settimana scorsa dei biancazzurri in occasione della partita di Villa San Sebastiano.

Si era paventata l'idea di un errore tecnico arbitrale ed invece tutto resta invariato. Questo il testo ufficiale del comunicato N°53 del 9 Marzo 2017:

Gara del 26/ 2/2017 VILLA S. SEBASTIANO - PESCINA CALCIO 1950

Il Giudice Sportivo

 - Visto il reclamo della società Pescina Calcio 1950, fatto pervenire entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità della gara indicata in oggetto, terminata sul risultato di 2 a 1 a favore della soc. Villa S. Sebastiano, e disporsi la ripetizione della stessa a causa di "evidenti violazioni delle regole e palese errore arbitrale".

- Deduce in particolare la società reclamante che il direttore di gara non avrebbe impedito che un calciatore della soc. Villa S. Sebastiano, sig. Marco Viscogliosi, espulso nel corso del primo tempo, rimanesse nei pressi del terreno di gioco anche nel secondo tempo e, con il suo comportamento, determinasse il risultato conseguito sul campo, dato che la squadra locale avrebbe segnato la rete della vittoria nel tempo in cui era in corso un'accesa discussione tra lo stesso e i giocatori del Pescina Calcio.

Il reclamo è inammissibile e infondato, non meritando accoglimento.

Infatti, il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro. Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel reclamo non sono riscontrabili nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, e riguardano valutazioni squisitamente tecniche o disciplinari relative allo svolgimento della gara, sottratte al giudizio dell'Organo giudicante.

Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U.N. 52 del 2 Marzo 2017 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli Artt. 17, comma 4), e 29, comma 3), C.G.S.

DELIBERA

A) di respingere il reclamo della società Pescina Calcio 1950 perché inammissibile e infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

B) di convalidare il risultato conseguito sul campo e cioè: Villa S. Sebastiano / Pescina 1950 2 a 1